Il Consigliere Comunale DONATO LITURRI perde il ricorso al TAR contro il Comune di Noicattaro. Vi riportiamo il testo completo della sentenza depositata oggi 24.05.2012.
N. 01021/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1942 del 2011, proposto da Liturri
Donato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e
Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto in Bari, via Niccolò Pizzoli,
8;
contro
Comune di Noicattaro, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Lacoppola, con domicilio eletto in Bari, via Crisanzio, 80/D;
nei confronti di
Sozio Giuseppe;
Fonzo Giuseppe;
Monti Vincenzo;
Didonna Giovanni;
Cocchiarale Santino;
Antenore Massimiliano;
Decaro Gerardo;
Tripolini Antonio;
Tortelli Tommaso;
Sportelli Isabella Chiara;
Porrelli Arcangelo;
Rizzo Luigi;
Ciavarella Giuseppe;
Ciavarella Francesco;
Pignataro Domenico;
Anelli Vitangelo;
Fonzo Giuseppe;
Monti Vincenzo;
Didonna Giovanni;
Cocchiarale Santino;
Antenore Massimiliano;
Decaro Gerardo;
Tripolini Antonio;
Tortelli Tommaso;
Sportelli Isabella Chiara;
Porrelli Arcangelo;
Rizzo Luigi;
Ciavarella Giuseppe;
Ciavarella Francesco;
Pignataro Domenico;
Anelli Vitangelo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
-
della deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2011 in data 4.11.2011
ad oggetto “Art. 13 dello Statuto comunale - Mozione di revoca del
Presidente del Consiglio comunale presentata dai consiglieri comunali
Tortelli, Tripolini, Didonna, Cocchiarale, Decaro, Antenore, Monti”;
-
della deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2011 in data 4.11.2011
ad oggetto “Art. 13, comma 10, dello Statuto comunale - Nomina del
Presidente del Consiglio comunale a seguito di approvazione della
mozione di revoca”;
- di ogni atto presupposto,
connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso, ove
occorra, l’art. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 36/2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n.
155 del 29.12.2000, nonché l’art. 6, VI comma del Regolamento consiliare
approvato con delibere di Consiglio comunale n. 72/95 e n. 49/97;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noicattaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 21
marzo 2012 per le parti i difensori avv.ti Lorenzo Derobertis e Vito
Lacoppola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierno
ricorrente Liturri Donato veniva designato quale Presidente del
Consiglio comunale di Noicattaro con deliberazione del 27 giugno 2011.
Successivamente con la censurata deliberazione consiliare n. 54 del 4 novembre 2011 veniva revocato dall’incarico.
Con deliberazione n. 55 del 4 novembre 2011 il Consiglio comunale procedeva alla nomina del nuovo Presidente (Fonzo Giuseppe).
La
mozione di revoca approvata con la deliberazione consiliare n. 54/2011
si fonda su quattro episodi contestati al Liturri: 1) adesione del
Liturri al gruppo misto dopo essere stato eletto nelle fila della
maggioranza; 2) firma da parte del Liturri (dopo essere stato eletto
Presidente [elezione avvenuta in data 27 giugno 2011]) di tre volantini
di critica accesa verso il Sindaco; 3) anomala convocazione, da parte
del Presidente Liturri, della seduta del Consiglio comunale del 30
giugno 2011 (il consigliere Anelli veniva avvisato con un ritardo di 22
minuti rispetto a quanto previsto dall’art. 9, comma 6 del regolamento
consiliare per le convocazioni d’urgenza [i.e. almeno 24 ore
prima]; il consigliere Anelli nel corso della seduta del 30 giugno 2011
faceva presente tale anomalia, ma il Presidente Liturri decideva di
procedere ugualmente); 4) violazione, nel corso della prima convocazione
del Consiglio comunale del 30 giugno 2011, dell’art. 12 dello Statuto
comunale e dell’art. 2 del regolamento consiliare che sanciscono
l’obbligo di espletare nel corso della prima riunione determinati
adempimenti preliminari (i.e. giuramento del Sindaco; nomina del
Vice Presidente; costituzione e nomina delle Commissioni consiliari
permanenti; approvazione del documento contenente gli indirizzi generali
di governo), nel caso di specie del tutto omessi dal Liturri.
Il
Liturri impugna in questa sede la deliberazione del Consiglio comunale
del Comune di Noicattaro n. 54/2011 recante approvazione della mozione
di revoca del Presidente del Consiglio comunale Liturri e la
deliberazione n. 55/2011 recante nomina del nuovo Presidente del
Consiglio comunale.
Muove doglianze, altresì,
avverso gli artt. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale e 6, comma 6
del regolamento consiliare che prevedono il potere del Consiglio
comunale di revocare il Presidente (si tratta delle disposizioni
applicate con l’impugnata deliberazione n. 54/2011).
Rileva
che le contestazioni mosse nei suoi confronti nella gravata mozione di
revoca sono ingiustificate e comunque non concretano elementi di
turbativa del corretto funzionamento dell’organo presieduto; che in
particolare la seduta del 30 giugno 2011 era stata convocata d’urgenza
per decidere in ordine all’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF
soggetta a scadenza in pari data; che in ogni caso il Consiglio comunale
non deliberava sul punto, essendo sopraggiunta una comunicazione
dell’ANCI di proroga del termine; che il ritardo nella comunicazione
dell’avviso di convocazione della seduta al consigliere Anelli è dipeso
da disfunzioni organizzative non addebitabili al Presidente del
Consiglio comunale; che, per quanto concerne la contestazione relativa
alla violazione - nel corso della seduta del 30 giugno 2011 - degli
artt. 12 dello Statuto comunale e 2 del regolamento consiliare sugli
adempimenti preliminari, la condotta tenuta dal Presidente trova
giustificazione in considerazione della circostanza delle dimissioni in
data antecedente (27 giugno 2011) del neoeletto Sindaco Sozio e della
consequenziale inesistenza di alcun documento programmatico contenente
gli indirizzi generali di governo da presentare al Consiglio per
l’approvazione; che i volantini contestati costituiscono legittime
manifestazioni del proprio pensiero politico (come lo è l’adesione al
Gruppo Misto); che non vi sono stati comportamenti tali da vulnerare la
propria neutralità e posizione super partes quale Presidente del Consiglio comunale.
Contesta,
inoltre, gli artt. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale e 6, comma 6
del regolamento consiliare che prevedono il potere del Consiglio
comunale di revocare il Presidente, nella parte in cui non indicano in
modo dettagliato quali siano i gravi e concordanti motivi che possono
legittimare l’adozione di un provvedimento di revoca.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero,
va rilevato che il potere di revoca del Presidente del Consiglio
comunale è previsto espressamente dagli artt. 13, commi 8 e 9 dello
Statuto comunale e 6, comma 6 del regolamento consiliare.
Secondo
la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3
marzo 2004, n. 1042 e Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 114) è
sufficiente a legittimare un provvedimento di revoca del Presidente del
Consiglio comunale un qualsiasi comportamento ovvero atteggiamento di
questi incompatibile con il suo ruolo istituzionale super partes
ed in grado di compromettere il rapporto di fiducia (in ordine alla
capacità dell’eletto di farsi garante del corretto funzionamento
dell’organo e della sua neutralità rispetto alle istanze politiche che
potrebbero alterarne l’equilibrio) intercorrente con l’Assemblea
consiliare.
Tali possono certamente qualificarsi i
comportamenti assunti e le affermazioni rese dal Liturri di cui si fa
menzione nella contestata deliberazione consiliare n. 54/2011.
In
particolare, nel volantino del 30 giugno 2011 (a firma, tra gli altri,
del Liturri quale appartenente al Gruppo Misto) vi è una esplicita presa
di posizione nei confronti del Sindaco: «… Sindaco cosa è successo? Non
pensavamo di aver tolto una poltrona già assegnata per diritto divino.
Ce ne scusiamo! Se la democrazia partorisce questi errori siamo pronti a
chiedere scusa a qualcuno purché a Noicattaro sia garantita
un’Amministrazione seria e composta da persone nojane che conoscono il
loro territorio e vogliano davvero il bene della collettività.
Riteniamo, Signor Sindaco, che lei abbia scelto un modo poco ortodosso
di aprire una crisi politica che ci auguriamo riuscirà a risolvere in
breve tempo …».
Analogamente nel volantino datato 8
luglio 2011 (a firma, tra gli altri, del Liturri quale appartenente al
Gruppo Misto) ove si legge:
«… Il nostro Sindaco ha
comunicato la sua disponibilità al ritiro delle dimissioni con
conseguente azzeramento della Giunta da poco nominata.
Riteniamo
tale decisione giusta e opportuna, in considerazione della necessità
urgente che questo paese venga governato con onestà e fermezza da coloro
che sono stati eletti per farlo.
Non capiamo,
però, la sua ostinazione nel reiterare la richiesta di contemporanee
dimissioni dell’attuale Presidente del Consiglio dott. Donato Liturri
(consigliere di maggioranza) democraticamente eletto a scrutinio segreto
nella seduta consiliare del 27 giugno scorso.
Chi
vuole tutelare ad ogni costo, Signor Sindaco, a discapito degli
interessi dell’intera collettività? Forse l’autore della precedente
caduta della Giunta Vanni Dipierro, ancora oggi ferocemente proiettato
alla riconquista della poltrona di Presidente del Consiglio?
Perché
continua a sostenere di essere ricattato da chi, come noi, ha sempre
dichiarato di non voler accettare incarichi assessorili?
Chi limita la sua libertà decisionale?
Abbiamo
certezza che i falsi pretesti porteranno ad attuare un ribaltone
politico: prendere dall’opposizione consiglieri che potrebbero meglio
assecondare le decisioni dei suoi suggeritori occulti, attuando così una
grave violazione delle scelte fatte da tutti i cittadini nelle elezioni
del 15 e 16 maggio.
Signor Sindaco, il suo attendismo rischia di danneggiare il nostro paese!
La
invitiamo a prendere consapevolezza di quanto sta accadendo affinché
lei, e nessun altro, possa prendere l’unica decisione giusta e saggia:
ritiri le sue dimissioni governi con la sua maggioranza nel superiore
interesse della collettività. …».
Infine,
nell’ultimo volantino (senza data, ma sicuramente successivo al 27
giugno 2011, ed a firma del Gruppo Misto di cui fa parte il Liturri)
vengono utilizzate nei confronti del Sindaco espressioni come
“ciambotto”, “vergogna”; si accusa, inoltre, il Sindaco in carica di
aver operato “un ribaltone politico”.
Questo il testo del terzo manifesto:
«Il
“ciambotto” al … tortellino. Sindaco, pare che lei abbia una nuova
maggioranza … E di quella eletta dal popolo cosa ne ha fatto?? Aveva
dichiarato che avrebbe ritirato le sue dimissioni dopo quelle
dell’attuale Presidente del Consiglio. Cosa è cambiato??? Ormai la sua
incoerenza parla da sola!!! Vogliamo esprimere una sola parola per il
nostro sdegno: vergogna!!! Si sta prestando al disegno preordinato della
massoneria locale: abbattere tutti coloro che si frappongono alla
realizzazione degli interessi dei poteri occulti con l’aggravante di
ricercare una nuova maggioranza a tutti i costi facendo passare quello
che di fatto è: un ribaltone politico come “un atto di servizio e di
generosità”, principi che temiamo non possano più guidare la sua nuova
rappezzata amministrazione. Ancora una volta noi ribadiamo la nostra
posizione di vigilanza e controllo. A tutela dei diritti di tutti
cittadini noiani.».
I termini utilizzati nei volantini de quibus si pongono in aperto contrasto con il ruolo super partes
proprio del Presidente del Consiglio comunale e lasciano intendere una,
pur legittima in astratto, volontà del Liturri di misurarsi nell’agone
politico in una posizione evidentemente incompatibile con detto ruolo super partes.
Va,
altresì, rimarcato che, seppure le menzionate espressioni costituiscono
in astratto libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica
politica garantita a tutti dall’art. 21 Cost., tuttavia, il Liturri
alla data della pubblicazione dei contestati volantini (30 giugno 2011; 8
luglio 2011; l’altro volantino è senza data, ma è incontestato che sia
successivo alla elezione, avvenuta in data 27 giugno 2011, del Liturri)
era già Presidente del Consiglio comunale (e quindi tenuto
all’osservanza del dovere di imparzialità politica, oltre che di offrire
un’immagine esterna di imparzialità e neutralità) ed anzi viene
qualificato tale proprio nei suddetti volantini.
Peraltro,
nella fattispecie concreta oggetto di Cons. Stato n. 1042/2004 (cfr.
punti 12 e ss. della motivazione) i Giudici di secondo grado
attribuiscono rilevanza anche a dichiarazioni rese a mezzo stampa dal
Presidente del Consiglio comunale - ad avviso di questo Collegio - meno
invasive, sotto il profilo dell’immagine di neutralità dell’organo
istituzionale, rispetto a quelle espresse nei volantini condivisi dal
Liturri.
Evidenzia, infatti, Cons. Stato n. 1042/2004:
«12.
In questo senso, appare particolarmente grave la dichiarazione resa il
21 maggio 2002 dal Sig. Tondo e ampiamente diffusa dalla stampa, nella
quale l’interessato afferma, proprio nella qualità di presidente del
consiglio comunale: “per il ruolo istituzionale che ricopro, sento
l’obbligo in futuro di dare gli impulsi di indirizzo e di controllo
politico, valutando di volta in volta tutti gli atti che
l’amministrazione proporrà al consiglio in attesa che il Sindaco
provveda a sistemare tempestivamente questa grave antinomia politica,
divenuta ormai insostenibile.”.
13. Ugualmente
grave e sintomatico del venir meno di un ruolo equidistante dalle
posizioni politiche in campo risulta l’episodio del 12 agosto 2002,
quando il Sig. Tondo, introducendo un argomento non all’ordine del
giorno, annunciava l’istituzione di una nuova associazione politico
culturale, formata con un altro consigliere.
14.
Risulta dimostrato che, il Sig. Tondo, dopo aver illustrato il progetto,
aveva abbandonato l’aula, lasciando al vicario l’esame e la trattazione
dei punti all’ordine del giorno.
15. I
comportamenti appena riassunti sono effettivamente idonei a minare la
fiducia del consiglio nella capacità del presidente a svolgere
correttamente e imparzialmente il proprio ruolo.».
Inoltre,
la gravata deliberazione n. 54/2011 legittimamente pone a fondamento
della revoca del Liturri le violazioni avvenute nel corso della seduta
del 30 giugno 2011 relative agli adempimenti preliminari
(obbligatoriamente previsti dagli artt. 12 dello Statuto comunale e 2
del regolamento consiliare).
Tali adempimenti preliminari sono stati totalmente omessi dal Liturri.
E’
pur vero che taluni di detti adempimenti preliminari non potevano
oggettivamente espletarsi nel corso della seduta del 30 giugno 2011 (in
particolare il giuramento del Sindaco e l’approvazione del documento
contenente gli indirizzi generali di governo), posto che il Sindaco a
quella data era già dimissionario e non esisteva alcun documento
programmatico contenente gli indirizzi generali di governo da approvare.
Tuttavia,
gli altri adempimenti preliminari obbligatoriamente previsti (per
esempio costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti)
potevano e dovevano essere portati a compimento senza alcun ostacolo.
Viceversa il Presidente Liturri ha illegittimamente tralasciato anche tali formalità.
Si
rammenta, peraltro, che dagli atti di causa risulta la espressa
segnalazione nel corso della seduta del 30 giugno 2011 ad opera del
consigliere Rizzo della violazione, da parte dello stesso ordine del
giorno per detta seduta, degli artt. 12 dello Statuto comunale e 2 del
regolamento consiliare relativi agli adempimenti preliminari
obbligatori.
Cionondimeno, il Presidente Liturri decideva nel corso della seduta de qua di ignorare gli adempimenti preliminari di cui sopra.
Pertanto,
il gravato provvedimento di revoca del Liturri appare, diversamente da
quanto sostenuto da parte ricorrente, congruamente motivato in ordine
alle citate ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della
revoca e non censurabile in questa sede.
Peraltro, i
menzionati aspetti politico discrezionali - correttamente evidenziati
nel corpo motivazionale dell’impugnato provvedimento - che hanno indotto
il Consiglio comunale di Noicattaro a revocare il proprio Presidente,
per giurisprudenza amministrativa costante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13
giugno 2008, n. 2970; T.A.R. Sicilia, Catania, 9 novembre 2011, n.
2662; T.A.R. Lazio, Roma, 21 gennaio 2010, n. 710; Cons. Giust. Amm.
Regione Sicilia, 2 marzo 2006, n. 69; Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2004,
n. 1042), non sono sindacabili in sede giurisdizionale.
Infine,
va rilevato che, seppure le altre ragioni poste a fondamento del
gravato provvedimento di revoca del Liturri non possono essere condivise
da questo Collegio (l’adesione del Liturri al Gruppo Misto è un fatto
neutro non sanzionabile dal Consiglio comunale; il ritardo nella
comunicazione dell’avviso di convocazione della seduta del 30 giugno
2011 al consigliere Anelli può essere dipeso da disfunzioni
organizzative dell’Amministrazione comunale, non addebitabili al
Presidente in carica in quel momento; alcuni adempimenti preliminari,
tra cui il giuramento del Sindaco e l’approvazione del documento
contenente gli indirizzi generali di governo, non potevano
oggettivamente espletarsi nel corso della seduta del 30 giugno 2011 a
causa delle precedenti dimissioni del Sindaco), tuttavia ciò non è
sufficiente ad inficiare la legittimità della citata revoca sorretta -
come visto - da adeguata motivazione.
Invero, come
sottolineato da Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052, “In via
generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento
amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome
e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse;
pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il
giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle
autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sé,
a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà
di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di
“assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del
provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono
articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione
dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle
autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del
ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori
argomentazioni.”.
Da quanto esposto in ordine alla
accertata legittimità della deliberazione n. 54/2011 discende, altresì,
la non censurabilità della scelta del Consiglio comunale di procedere
alla designazione di un nuovo Presidente avvenuta con la gravata
deliberazione consiliare n. 55 del 4 novembre 2011.
Analogo
discorso opera con riferimento ai contestati artt. 13, commi 8 e 9
dello Statuto comunale e 6, comma 6 del regolamento consiliare che
prevedono il potere del Consiglio comunale di revocare il Presidente
(disposizioni, peraltro, correttamente applicate con l’impugnata
deliberazione n. 54/2011).
Non vi è, infatti,
alcuna prescrizione di fonte legislativa primaria che imponga all’Ente
locale di indicare nel proprio Statuto ovvero nel proprio regolamento
consiliare in modo dettagliato quali sono i gravi e concordanti motivi
che possono legittimare l’adozione di un provvedimento di revoca del
Presidente del Consiglio comunale.
In ogni caso, il
contestato provvedimento di revoca del Liturri indica specifici e
circostanziati elementi di fatto ostativi al permanere in concreto del
rapporto di fiducia (in ordine alla capacità dell’eletto di farsi
garante del corretto funzionamento dell’organo e della sua neutralità
rispetto alle istanze politiche che potrebbero alterarne l’equilibrio)
intercorrente tra l’Assemblea consiliare ed il suo Presidente.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In
considerazione della natura e della peculiarità della presente
controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed
eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I,
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Noicàttaro Migliore